Art. 3.
(Buoni scuola).

      1. Le scuole statali e private sono abilitate all'accettazione di buoni scuola.
      2. Il buono scuola è un titolo negoziabile da spendere presso una scuola indipendente concesso annualmente a ogni studente.
      3. Il buono scuola non può essere inferiore all'85 per cento della spesa locale e statale media annua distribuita per ogni studente in base ai titoli di spesa e alla normativa locale e statale applicabile nel corso dell'esercizio finanziario precedente.
      4. I buoni scuola sono di ammontare identico per ogni studente e in qualsiasi classe considerata. Il direttore-gestore può chiedere fondi aggiuntivi per documentate necessità di trasporto per ragazzi con basso reddito e per necessità speciali dovute a situazioni di invalidità. Sono ammesse forme di assistenza supplementare pubblica e privata.
      5. I buoni scuola emessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non costituiscono reddito soggetto a imposta. Lo studente è libero di scegliere qualsiasi scuola abilitata all'accettazione di buoni scuola e tale scelta non è soggetta ad alcun controllo.